“DISPOSIZIONI
IN TEMA DI IMPIGNORABILITA' DELLA PRIMA CASA E DEI BENI MOBILI E
IMMOBILI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI E
DI RIFORMA DEL SISTEMA DI RISCOSSIONE ESATTORIALE” *
Art. 1
Comma
1. All'art. 2910 del R.D. 16/3/1942 e successive modifiche ed
integrazioni (Codice Civile) sono aggiunti i seguenti commi: comma 3
– In deroga rispetto a quanto stabilito dai precedenti commi, non
può formare oggetto di espropriazione da parte di aziende
ed istituti di credito nonchè da parte di intermediari finanziari di
cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1
settembre 1993 n. 385,
salvo quanto stabilito dal comma 5 del presente articolo, l'unico
immobile di proprietà del debitore al ricorrere congiunto delle
seguenti condizioni: 1) che esso sia adibito a civile abitazione del
debitore e che il medesimo vi abbia senza soluzione di continuità
mantenuto la propria residenza, secondo le risultanze dei registri
anagrafici, fin dalla data del sorgere del credito (o, nel caso in
cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo
giudiziario, dalla notifica dell'atto di citazione con cui è stato
introdotto il procedimento di primo grado); 2) che altri componenti
del nucleo familiare del debitore, con lui residenti secondo le
risultanze dei registri anagrafici nel medesimo immobile alla data
della notifica dell'atto di pignoramento, non siano in atto pieni
proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri
immobili adibiti a civile abitazione e situati nell'ambito del
territorio della stessa provincia di residenza e che inoltre,
nell'arco temporale di cui al n. 1, non abbiano ceduto a terzi
diritti sui predetti altri immobili; 3) che il valore del fabbricato
di cui al n. 1 sia inferiore ad € 200.000,00. Il valore dei
fabbricati, ai fini di quanto testè disposto, è calcolato in misura
pari all'importo stabilito a norma dell'art. 52, comma 4, del T.U.
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e moltiplicato per tre; qualora non sia
possibile determinare il valore alla stregua di quanto precede, il
valore è determinato ai sensi dell'art. 79, comma 2, del D.P.R.
29/9/1973 n. 102. comma 4 – In deroga rispetto a quanto stabilito
dai commi 1 e 2 del presente articolo, non può formare oggetto di
espropriazione da parte di aziende
ed istituti di credito nonchè da parte di intermediari finanziari di
cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1
settembre 1993 n. 385,
salvo quanto stabilito dal comma 5 del presente articolo, l'unico
bene immobile di proprietà del debitore, strumentale all'esercizio
di arti, imprese e professioni e adibito fin dalla data del sorgere
del credito (o, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della
pronuncia di un organo giudiziario, dalla notifica dell'atto di
citazione con cui è stato introdotto il procedimento di primo grado)
all'esercizio di una tra le medesime attività, anche in forma
societaria da parte dello stesso debitore o di altri componenti del
proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri
anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, a
condizione che detti soggetti, diversi dal debitore, non siano
proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri
immobili delle stesse caratteristiche, situati nel territorio della
stessa provincia, utilizzabili per l'esercizio di attività identica
a quella da essi condotta e la cui disponibilità possa assicurare al
nucleo familiare un adeguato sostentamento. comma 5 – Le
disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 non si applicano: 1)
se, qualora i fabbricati e gli immobili di cui al n. 1 del comma 3 e
di cui al comma 4 siano stati volontariamente vincolati dal debitore
a garanzia del credito, il debitore non abbia accettato, al ricorrere
dei presupposti temporali previsti dalla legge, la conversione in
prestiti vitalizi ipotecari o, dopo averla accettata, non abbia
rimborsato il prestito alla scadenza; 2) se i fabbricati di cui al n.
1 del comma 3 e di cui al comma 4 debbano essere sottoposti a
sequestro e a confisca in attuazione della legislazione contro la
criminalità organizzata.
Comma
2 - Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministero dell'Economia, di concerto con il
Ministero del Welfare, definisce con proprio decreto i criteri di
qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di
adeguatezza in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo
familiare, ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al comma
4 dell'art. 2910 del R.D. 16/3/1942, come introdotto dal comma 1 del
presente articolo. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, la
qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di
adeguatezza di cui sopra sono affidati al giudice competente.
Comma
3 – I prestiti e le garanzie ipotecarie concessi ad aziende
ed istituti di credito nonchè ad intermediari finanziari di cui
all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1
settembre 1993 n. 385,
precedentemente all'entrata in vigore della presente legge e in
essere alla stessa data, sui fabbricati di cui al comma 3, n. 1,
dell'art. 2910 del R.D. 16/3/1942 come introdotto dal comma 1 del
presente articolo, in relazione ai quali sussistano le condizioni di
cui ai numeri 2 e 3 dello stesso comma, e su quelli di cui al comma
4, sono convertiti, entro il termine di novanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, in prestiti vitalizi ipotecari ai
sensi dell'art. 11 quaterdecies, comma 12, del D.L. 30
settembre 2005 n. 203 convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248,
come sostituito dall'art.
10 della presente legge. Nel caso il debitore non aderisca, entro il
termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta avanzatagli
tramite lettera raccomandata dal creditore, alla conversione, e nel
caso di mancato rimborso del prestito alla scadenza, i beni immobili
in questione possono formare oggetto di espropriazione.
Comma
4 - Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai
procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art.
2
Comma
1. L'art. 62 del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 è abrogato e interamente
sostituito dal seguente: Art. 62 - comma 1 - I beni mobili
strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni di cui
all'art. 515, comma 3, del codice di procedura civile, non sono
pignorabili al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni e fin
tanto che le stesse abbiano a permanere: 1) che essi beni siano
adibiti all'esercizio, anche in forma societaria, di imprese, arti o
professioni da parte sia del debitore che di suoi parenti o affini di
primo grado che utilizzino tali beni in forza di atti a titolo
gratuito di concessione in uso o comodato, al ricorrere dei
presupposti stabiliti dalla legge; 2) che i soggetti di cui al n. 1)
non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su
altri beni mobili delle stesse caratteristiche utilizzabili per
l'esercizio di impresa, arte o professione identica a quella da essi
condotta e la cui disponibilità possa assicurare ad essi e ai
rispettivi nuclei familiari un adeguato sostentamento. Gli stessi
beni, qualora ricorrano i presupposti di cui sopra, non possono
neppure essere sottoposti alla procedura di fermo di cui all'art. 86
della presente legge. comma 2 - Nei casi diversi da quelli di cui ai
numeri 1) e 2) del precedente comma, i beni di cui all'art. 515,
comma 3, del codice di procedura civile, anche se il debitore è
costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del
debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro,
possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il
presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti
dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare
sufficiente per la soddisfazione del credito. comma 3 - Nel caso di
pignoramento dei beni di cui al precedente comma, la custodia è
sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può avere luogo
prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In
tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione
siano trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato
effettuato il primo incanto. comma 4 - I frutti dei fondi del
debitore soggetti al privilegio stabilito stabilito dall'art. 2771
del codice civile possono essere pignorati nelle forme
dell'espropriazione presso il debitore ancorchè i fondi stessi siano
affittati.
Comma
2 – Gli atti di concessione in uso o comodato idonei ad impedire il
pignoramento ai sensi di quanto stabilito dall'art. 62 del D.P.R.
29.9.1973 n. 602, come riformulato dal comma 1 del presente articolo,
sono solo quelli di data certa stipulati entro i sessanta giorni
prima dell'entrata in vigore della presente legge, quale che sia il
loro termine finale.
Comma
3 - Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministero dell'Economia, di concerto con quello del
Welfare, definisce con proprio decreto, ai fini di quanto stabilito
dall'art. 62, comma 1, del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, come riformulato
dal comma 1 del presente articolo, i criteri di qualificazione della
strumentalità dei beni mobili e i parametri minimi di adeguatezza in
relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare.
Nelle more dell'emanazione del superiore atto, la loro qualificazione
è affidata al giudice competente.
Comma
4 - Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai
procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge. Il procedimento espropriativo è comunque sospeso,
anche nel caso sia stato eseguito il pignoramento, alla ricorrenza
dei presupposti di cui all'art. 62, comma 1, nn. 1 e 2, del D.P.R.
29.9.1973 n. 602, come riformulato dal comma 1 del presente articolo
e finchè essi permangano; nei casi di cui all'art. 62, comma 2,
dello stesso D.P.R. come sopra riformulato, il pignoramento, qualora
già eseguito, è ridotto nella misura stabilita dalla medesima
disposizione.
Art.
3
Comma
1. All'art. 72-bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 è aggiunto il
seguente comma: comma 3 – Il pignoramento dei crediti del debitore
verso terzi di cui al presente articolo non può eccedere, qualora il
debitore sia un esercente di arti, imprese o professioni il quinto
dell'importo dei medesimi crediti detenuti alla data della notifica
dell'atto di pignoramento. comma 2 - Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Ministero
dell'Economia, con proprio decreto, adotta i parametri ai fini
dell'individuazione della base di calcolo per la definizione di tale
limite. Nelle more dell'emanazione del superiore atto,
l'individuazione della base di calcolo è affidata al giudice
competente.
Art.
4
Comma
1. All'art. 73 del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, dopo il comma 1-bis è
aggiunto il seguente comma: comma 1-ter – Le disposizioni di cui ai
precedenti commi non si applicano ai beni mobili strumentali
all'esercizio di arti, imprese e professioni indicati al comma 3
dell'art. 515 del codice di procedura civile qualora sussistano le
altre condizioni di legge.
Comma
2. La deroga di cui al comma 1 del presente articolo opera nel caso
ricorrano le condizioni di cui all'art. 62 comma 1, del D.P.R.
29.9.1973 n. 602, come sostituito dall'art. 2 comma 1 della presente
legge.
Art.
5
Comma
1. L'art. 76 del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 è abrogato ed interamente
sostituito dal seguente: art. 76 - comma 1 – Ferma la facoltà di
intervento ai sensi dell'art. 563 del codice di procedura civile,
l'agente della riscossione: a) non dà corso all'espropriazione se
l'unico immobile di proprietà del debitore e in cui lo stesso
risieda anagraficamente con esclusione delle abitazioni di lusso
aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per il
lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
218 del 27 agosto 1969, o comunque nei fabbricati classificati nelle
categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo da parte
del debitore o da parte di suoi parenti o affini di primo grado che
in esso risiedano anagraficamente in forza di atti a titolo gratuito
di usufrutto, di concessione in uso o di comodato, al ricorrere dei
presupposti stabiliti dalla legge, a condizione che detti soggetti,
diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti
reali di godimento su altri beni immobili per civile abitazione nel
territorio della stessa provincia di residenza; b) nei casi diversi
da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione
immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede
supera centoventimila euro. In caso di superamento di tale soglia,
l'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca
di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione
senza che il debito sia stato estinto. comma 2 – Ferma la facoltà
di intervento ai sensi dell'art. 563 del codice di procedura civile,
l'agente della riscossione: a) non dà corso all'espropriazione se
l'unico bene immobile di proprietà del debitore, strumentale
all'esercizio di arti, imprese e professioni, è adibito
all'esercizio di una tra le medesime attività, anche in forma
societaria, da parte del debitore o da parte di suoi parenti o affini
di primo grado che lo utilizzino in forza di atti a titolo gratuito
di usufrutto, concessione in uso o comodato, al ricorrere dei
presupposti stabiliti dalla legge, a condizione che detti soggetti,
diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti
reali di godimento su altri beni immobili delle stesse
caratteristiche, situati nel territorio della stessa provincia,
utilizzabili per l'esercizio di attività identica a quella da essi
condotta e la cui disponibilità possa assicurare ad essi e ai
rispettivi nuclei familiari un adeguato sostentamento; b) nei casi
diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere
all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito
per cui procede supera centoventimila euro. In caso di superamento di
tale soglia, l'espropriazione può essere avviata se è stata
iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei
mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto. Comma 3 –
Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il
valore dei beni di cui ai precedenti commi, determinato a norma
dell'art. 79 della presente legge e diminuito delle passività
ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è
inferiore all'importo indicato al co. 1, lett. b) e al comma 2, lett.
b). Comma 4 – In deroga a quanto stabilito ai commi 1 e 2 del
presente articolo, l'agente della riscossione dà corso
all'espropriazione nei casi in cui a carico del debitore: a) sia
applicata una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L.
27.12.1956 n. 1423 o ricorra una delle cause ostative di cui all'art.
10 della L. 31.5.1965 n. 575; b) sia pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati
di cui all'art. 32-quater del codice penale; per uno dei reati di cui
all'art. 648-bis e 648-ter del codice penale e di cui all'art. 2 L.
n. 898/1986; per uno dei reati di cui al libro II, titoli
II-V-VI-XIII del codice penale diversi da quelli che precedono se
puniti con una sanzione minima edittale pari o superiore a un anno;
per uno dei reati di cui all'art. 2, commi da 1 a 3, all'art. 3, 4,
5, 8 e 11 comma 2 del decreto legislativo n. 74/2000; per uno dei
reati di cui all'art. 116, comma 19, della L. n. 338/2000 e all'art.
2, comma 1, del D.L. 12.9.1983 n. 463; c) siano state definitivamente
accertate violazioni di importo superiore a quello di cui all'art.
48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; d) siano state
definitivamente accertate violazioni rispetto agli obblighi in
materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al
rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui
all'art. 2, comma 2, del D.L. 25.9.2002 n. 210, convertito con
modificazioni dalla L. 22.11.2002 n. 266. Le deroghe di cui alla
lettera b) del presente comma non operano se il reato sia stato
depenalizzato o se sia intervenuta la riabilitazione o se il reato
sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca
della condanna medesima. Le deroghe di cui alle lettere c) e d) del
presente comma non operano qualora il debitore dimostri in sede
amministrativa o innanzi al giudice di essersi trovato nella
impossibilità, indipendente dalla propria personale volontà, di
adempiere in tutto o in parte gli obblighi di legge ivi indicati.
Comma
2 – Gli atti di usufrutto, concessione in uso o comodato idonei ad
impedire l'espropriazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 76
del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, come riformulato dal comma 1 del
presente articolo, sono solo quelli di data certa stipulati entro i
sessanta giorni prima dell'entrata in vigore della presente legge,
quale che sia il loro termine finale, salvo quanto stabilito dal
seguente comma 3.
Comma
3 - Nel momento in cui venga temporalmente a cessare, per avvenuta
decorrenza dei termini ivi stabiliti, l'efficacia giuridica degli
atti di usufrutto, concessione in uso o comodato di cui al precedente
comma 2, l'espropriazione può essere avviata o può proseguire al
ricorrere delle seguenti concorrenti condizioni: 1) che i soggetti
beneficiari non abbiano acquisito dal debitore proprietario il
rinnovo, la proroga o comunque il prolungamento della efficacia
temporale dei contratti entro la data della loro scadenza; 2) che
essi non dispongano a nessun titolo, all'interno del territorio della
stessa provincia, di immobili utilizzabili per civile abitazione o
per l'esercizio dell'attività identica a quella dai medesimi
esercitata tali da assicurare un adeguato sostentamento ad essi e ai
rispettivi nuclei familiari.
Comma
4 - Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministero dell'Economia, di concerto con quello del
Welfare, definisce con proprio decreto, ai fini di quanto stabilito
dall'art. 76, comma 2, lettera a) del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, come
riformulato dal comma 1 del presente articolo, e dal precedente comma
3, i criteri di qualificazione della strumentalità dei beni immobili
e i parametri minimi di adeguatezza in relazione alle necessità di
sostentamento del nucleo familiare. Nelle more dell'emanazione del
superiore atto, la loro qualificazione è affidata al giudice
competente.
Art.
6
Comma
1 - L'art. 515, comma 3, del R.D. 28/10/1940 n. 1443 e successive
modifiche ed integrazioni (Codice di Procedura Civile), è abrogato e
sostituito dal seguente: III) Gli strumenti, gli oggetti e i libri
indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del
mestiere del debitore e i beni mobili comunque strumentali al detto
esercizio non sono pignorabili se adibiti all'esercizio dell'attività
dal debitore, qualora lo stesso non sia proprietario o titolare di
diritti reali di godimento su altri beni delle stesse caratteristiche
utilizzabili per l'esercizio di impresa, arte o professione identica
a quella condotta. Qualora non ricorrano i superiori presupposti, i
beni di cui al presente comma, anche se il debitore è costituito in
forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore
risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono
essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile
valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale
esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la
soddisfazione del credito. Nel caso di pignoramento dei beni di cui
al presente comma, la custodia è sempre affidata al debitore ed il
primo incanto non può avere luogo prima che siano decorsi trecento
giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde
efficacia quando dalla sua esecuzione siano trascorsi
trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo
incanto.
Art.
7
Comma
1. All'art. 571 del R.D. 28/10/1940 n. 1443 e successive modifiche ed
integrazioni (Codice di Procedura Civile), dopo il comma 4, sono
aggiunti i seguenti commi: comma 5 – Non sono ammessi a presentare
le offerte di cui al comma 1 e non possono conseguire
l'aggiudicazione i soggetti:
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) a cui carico sia
applicata una delle misure di prevenzione di cui
all'art.
3 della L. 27.12.1956 n. 1423 o ricorra una delle cause ostative di
cui all'art. 10 della L. 31.5.1965 n. 575; c) a cui carico sia
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale per uno dei reati di cui all'art. 32-quater del
codice penale; per uno dei reati di cui all'art. 648-bis e 648-ter
del codice penale e di cui all'art. 2 L. n. 898/1986; per uno dei
reati di cui al libro II, titoli II-V-VI-XIII del codice penale
diversi da quelli che precedono se puniti con una sanzione minima
edittale pari o superiore a un anno; per uno dei reati di cui
all'art. 2, commi da 1 a 3, all'art. 3, 4, 5, 8 e 11 comma 2 del
decreto legislativo n. 74/2000; per uno dei reati di cui all'art.
116, comma 19, della L. n. 338/2000 e all'art. 2, comma 1, del D.L.
12.9.1983 n. 463; d) a cui carico siano state definitivamente
accertate violazioni di importo superiore a quello di cui all'art.
48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; e) a cui carico
siano state definitivamente accertate violazioni rispetto agli
obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva
di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 25.9.2002 n. 210, convertito con
modificazioni dalla L. 22.11.2002 n. 266; f) a cui carico sia stata
applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma
1, del D.L. 4.7.2006 n. 223; g) che si trovino, rispetto ad altro
partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo
di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Il
divieto di cui alla lettera c) del presente comma non opera se il
reato sia stato depenalizzato o se sia intervenuta la riabilitazione
o se il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso
di revoca della condanna medesima. I
soggetti che intendono partecipare sono tenuti, a pena di
inammissibilità della domanda, ad attestare il
possesso dei superiori requisiti mediante dichiarazione sostitutiva
in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da
accludere alla documentazione da presentare in cancelleria ai sensi
del comma 1 del presente articolo. Ai fini della lettera g) del
presente comma, il concorrente allega, alternativamente: a) la
dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di
cui all' articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto,
e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di
non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura
di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle
situazioni di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile,
e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di
essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di
controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere
a), b) e c), sono esclusi i concorrenti per i quali sia accertato che
le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione
sono disposte dopo l’apertura
dei
plichi contenenti l’offerta. Comma 6 – La cancelleria del
Tribunale, prima del trasferimento del bene espropriato, accerta con
ogni mezzo la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato
ai termini del comma 5. In caso di presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione, e qualora ritenga che siano
state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o
della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della
presentazione di falsa documentazione, trasmette gli atti al
Ministero della Giustizia ai fini dell'inserimento del concorrente in
un Casellario Informatico da istituire entro 180 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, consultabile dalle cancellerie dei
Tribunali e dalle Prefetture. L'iscrizione nel Casellario impedisce
al soggetto interessato di partecipare a qualsiasi asta presso tutti
i Tribunali della Repubblica per un periodo di due anni
dall'iscrizione, decorso il quale la stessa iscrizione perde
efficacia. Comma
7 – Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si
applicano anche alle procedure immobiliari di cui al D.P.R. 29.9.1973
n. 602.
Art.
8
Comma
1. All'art. 579 del R.D. 28/10/1940 n. 1443 e successive modifiche ed
integrazioni (Codice di Procedura Civile), dopo il comma 3, sono
aggiunti i seguenti commi: comma 4 – Non sono ammessi a presentare
le offerte di cui al comma 1 e non possono conseguire
l'aggiudicazione i soggetti:
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) a cui carico sia
applicata una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L.
27.12.1956 n. 1423 o ricorra una delle cause ostative di cui all'art.
10 della L. 31.5.1965 n. 575; c) a cui carico sia pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale
per uno dei reati di cui all'art. 32-quater del codice penale; per
uno dei reati di cui all'art. 648-bis e 648-ter del codice penale e
di cui all'art. 2 L. n. 898/1986; per uno dei reati di cui al libro
II, titoli II-V-VI-XIII del codice penale diversi da quelli che
precedono se puniti con una sanzione minima edittale pari o superiore
a un anno; per uno dei reati di cui all'art. 2, commi da 1 a 3,
all'art. 3, 4, 5, 8 e 11 comma 2 del decreto legislativo n. 74/2000;
per uno dei reati di cui all'art. 116, comma 19, della L. n. 338/2000
e all'art. 2, comma 1, del D.L. 12.9.1983 n. 463; d) a cui carico
siano state definitivamente accertate violazioni di importo superiore
a quello di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R.
29.9.1973 n. 602 rispetto agli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse; e) a cui carico siano state definitivamente
accertate violazioni rispetto agli obblighi in materia di contributi
previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento
unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, comma 2, del
D.L. 25.9.2002 n. 210, convertito con modificazioni dalla L.
22.11.2002 n. 266; f) a cui carico sia stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4.7.2006 n.
223; g) che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima
procedura, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del
codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale. Il divieto di cui alla lettera c) del
presente comma non opera se il reato sia stato depenalizzato o se sia
intervenuta la riabilitazione o se il reato sia stato dichiarato
estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.
I
soggetti che intendono partecipare sono tenuti, a pena di
inammissibilità della domanda, ad attestare il
possesso dei superiori requisiti mediante dichiarazione sostitutiva
in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da
accludere alla documentazione da presentare in cancelleria ai sensi
del comma 1 del presente articolo. Ai fini della lettera g) del
presente comma, il concorrente allega, alternativamente: a) la
dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di
cui all' articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto,
e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di
non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura
di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle
situazioni di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile,
e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di
essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di
controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere
a), b) e c), sono esclusi i concorrenti per i quali sia accertato che
le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione
sono disposte dopo l’apertura dei plichi contenenti l’offerta.
comma 5 – La cancelleria del Tribunale, prima del trasferimento del
bene espropriato, accerta con ogni mezzo la veridicità delle
dichiarazioni rese dall'interessato ai termini del comma 5. In caso
di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, e
qualora ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in
considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto
della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, trasmette gli atti al Ministero della Giustizia ai
fini dell'inserimento del concorrente in un Casellario Informatico da
istituire entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, consultabile dalle cancellerie dei Tribunali e dalle
Prefetture. L'iscrizione nel Casellario impedisce al soggetto
interessato di partecipare a qualsiasi asta presso tutti i Tribunali
della Repubblica per un periodo di due anni dall'iscrizione, decorso
il quale la stessa iscrizione perde efficacia. comma
6 – Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si
applicano anche alle procedure immobiliari di cui al D.P.R. 29.9.1973
n. 602.
Art.
9
Comma
1. All'art. 85 del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, dopo il comma 3, è
aggiunto il seguente comma: comma 4 – L'assegnazione dell'immobile
allo Stato ai termini delle disposizioni che precedono, non
pregiudica la possibilità che il medesimo immobile sia assegnato in
uso alle persone esecutate. Il Ministero dell'Economia, di concerto
con quello del Welfare, entro novanta giorni dalla entrata in vigore
della presente legge, definisce con proprio decreto le ipotesi in
cui, avuto riguardo al valore dell'immobile espropriato, alle
condizioni patrimoniali dell'esecutato e alla insussistenza in suo
capo di altri mezzi per assicurarsi un alloggio dignitoso o il
sostentamento suo e del proprio nucleo familiare, si procede di norma
alla concessione di un diritto d'uso dell'immobile predetto.
Art.
10
Comma
1. Il comma 12 dell'art. 11-quaterdecies del D.L. 30
settembre 2005 n. 203 convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248
è interamente abrogato e sostituito dal seguente comma: comma 12 -
Il
prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte
di aziende ed istituti di credito nonche' da parte di intermediari
finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1/9/2003 n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine
con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso
integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di
primo grado su immobili residenziali e su immobili strumentali ed
adibiti all'esercizio di imprese, arti o professioni.
Art.
11
comma
1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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