giovedì 11 luglio 2013

Testo definitivo della Proposta approvato dalla Conferenza dei Sindaci 11 luglio 2013

DISPOSIZIONI IN TEMA DI IMPIGNORABILITA' DELLA PRIMA CASA E DEI BENI MOBILI E IMMOBILI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI E DI RIFORMA DEL SISTEMA DI RISCOSSIONE ESATTORIALE” *
Art. 1
Comma 1. All'art. 2910 del R.D. 16/3/1942 e successive modifiche ed integrazioni (Codice Civile) sono aggiunti i seguenti commi: comma 3 – In deroga rispetto a quanto stabilito dai precedenti commi, non può formare oggetto di espropriazione da parte di aziende ed istituti di credito nonchè da parte di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, salvo quanto stabilito dal comma 5 del presente articolo, l'unico immobile di proprietà del debitore al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni: 1) che esso sia adibito a civile abitazione del debitore e che il medesimo vi abbia senza soluzione di continuità mantenuto la propria residenza, secondo le risultanze dei registri anagrafici, fin dalla data del sorgere del credito (o, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, dalla notifica dell'atto di citazione con cui è stato introdotto il procedimento di primo grado); 2) che altri componenti del nucleo familiare del debitore, con lui residenti secondo le risultanze dei registri anagrafici nel medesimo immobile alla data della notifica dell'atto di pignoramento, non siano in atto pieni proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri immobili adibiti a civile abitazione e situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza e che inoltre, nell'arco temporale di cui al n. 1, non abbiano ceduto a terzi diritti sui predetti altri immobili; 3) che il valore del fabbricato di cui al n. 1 sia inferiore ad € 200.000,00. Il valore dei fabbricati, ai fini di quanto testè disposto, è calcolato in misura pari all'importo stabilito a norma dell'art. 52, comma 4, del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e moltiplicato per tre; qualora non sia possibile determinare il valore alla stregua di quanto precede, il valore è determinato ai sensi dell'art. 79, comma 2, del D.P.R. 29/9/1973 n. 102. comma 4 – In deroga rispetto a quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo, non può formare oggetto di espropriazione da parte di aziende ed istituti di credito nonchè da parte di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, salvo quanto stabilito dal comma 5 del presente articolo, l'unico bene immobile di proprietà del debitore, strumentale all'esercizio di arti, imprese e professioni e adibito fin dalla data del sorgere del credito (o, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, dalla notifica dell'atto di citazione con cui è stato introdotto il procedimento di primo grado) all'esercizio di una tra le medesime attività, anche in forma societaria da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, a condizione che detti soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri immobili delle stesse caratteristiche, situati nel territorio della stessa provincia, utilizzabili per l'esercizio di attività identica a quella da essi condotta e la cui disponibilità possa assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento. comma 5 – Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 non si applicano: 1) se, qualora i fabbricati e gli immobili di cui al n. 1 del comma 3 e di cui al comma 4 siano stati volontariamente vincolati dal debitore a garanzia del credito, il debitore non abbia accettato, al ricorrere dei presupposti temporali previsti dalla legge, la conversione in prestiti vitalizi ipotecari o, dopo averla accettata, non abbia rimborsato il prestito alla scadenza; 2) se i fabbricati di cui al n. 1 del comma 3 e di cui al comma 4 debbano essere sottoposti a sequestro e a confisca in attuazione della legislazione contro la criminalità organizzata.
Comma 2 - Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero del Welfare, definisce con proprio decreto i criteri di qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare, ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al comma 4 dell'art. 2910 del R.D. 16/3/1942, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, la qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza di cui sopra sono affidati al giudice competente.
Comma 3 – I prestiti e le garanzie ipotecarie concessi ad aziende ed istituti di credito nonchè ad intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge e in essere alla stessa data, sui fabbricati di cui al comma 3, n. 1, dell'art. 2910 del R.D. 16/3/1942 come introdotto dal comma 1 del presente articolo, in relazione ai quali sussistano le condizioni di cui ai numeri 2 e 3 dello stesso comma, e su quelli di cui al comma 4, sono convertiti, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in prestiti vitalizi ipotecari ai sensi dell'art. 11 quaterdecies, comma 12, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248, come sostituito dall'art. 10 della presente legge. Nel caso il debitore non aderisca, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta avanzatagli tramite lettera raccomandata dal creditore, alla conversione, e nel caso di mancato rimborso del prestito alla scadenza, i beni immobili in questione possono formare oggetto di espropriazione.
Comma 4 - Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
Comma 1. L'art. 62 del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 è abrogato e interamente sostituito dal seguente: Art. 62 - comma 1 - I beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni di cui all'art. 515, comma 3, del codice di procedura civile, non sono pignorabili al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni e fin tanto che le stesse abbiano a permanere: 1) che essi beni siano adibiti all'esercizio, anche in forma societaria, di imprese, arti o professioni da parte sia del debitore che di suoi parenti o affini di primo grado che utilizzino tali beni in forza di atti a titolo gratuito di concessione in uso o comodato, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge; 2) che i soggetti di cui al n. 1) non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri beni mobili delle stesse caratteristiche utilizzabili per l'esercizio di impresa, arte o professione identica a quella da essi condotta e la cui disponibilità possa assicurare ad essi e ai rispettivi nuclei familiari un adeguato sostentamento. Gli stessi beni, qualora ricorrano i presupposti di cui sopra, non possono neppure essere sottoposti alla procedura di fermo di cui all'art. 86 della presente legge. comma 2 - Nei casi diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma, i beni di cui all'art. 515, comma 3, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. comma 3 - Nel caso di pignoramento dei beni di cui al precedente comma, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può avere luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione siano trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto. comma 4 - I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito stabilito dall'art. 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorchè i fondi stessi siano affittati.
Comma 2 – Gli atti di concessione in uso o comodato idonei ad impedire il pignoramento ai sensi di quanto stabilito dall'art. 62 del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, come riformulato dal comma 1 del presente articolo, sono solo quelli di data certa stipulati entro i sessanta giorni prima dell'entrata in vigore della presente legge, quale che sia il loro termine finale.
Comma 3 - Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia, di concerto con quello del Welfare, definisce con proprio decreto, ai fini di quanto stabilito dall'art. 62, comma 1, del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, come riformulato dal comma 1 del presente articolo, i criteri di qualificazione della strumentalità dei beni mobili e i parametri minimi di adeguatezza in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, la loro qualificazione è affidata al giudice competente.
Comma 4 - Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Il procedimento espropriativo è comunque sospeso, anche nel caso sia stato eseguito il pignoramento, alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 62, comma 1, nn. 1 e 2, del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, come riformulato dal comma 1 del presente articolo e finchè essi permangano; nei casi di cui all'art. 62, comma 2, dello stesso D.P.R. come sopra riformulato, il pignoramento, qualora già eseguito, è ridotto nella misura stabilita dalla medesima disposizione.
Art. 3
Comma 1. All'art. 72-bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 è aggiunto il seguente comma: comma 3 – Il pignoramento dei crediti del debitore verso terzi di cui al presente articolo non può eccedere, qualora il debitore sia un esercente di arti, imprese o professioni il quinto dell'importo dei medesimi crediti detenuti alla data della notifica dell'atto di pignoramento. comma 2 - Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Economia, con proprio decreto, adotta i parametri ai fini dell'individuazione della base di calcolo per la definizione di tale limite. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, l'individuazione della base di calcolo è affidata al giudice competente.


Art. 4
Comma 1. All'art. 73 del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma: comma 1-ter – Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni indicati al comma 3 dell'art. 515 del codice di procedura civile qualora sussistano le altre condizioni di legge.
Comma 2. La deroga di cui al comma 1 del presente articolo opera nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 62 comma 1, del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, come sostituito dall'art. 2 comma 1 della presente legge.
Art. 5
Comma 1. L'art. 76 del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 è abrogato ed interamente sostituito dal seguente: art. 76 - comma 1 – Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'art. 563 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione: a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore e in cui lo stesso risieda anagraficamente con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per il lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, o comunque nei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo da parte del debitore o da parte di suoi parenti o affini di primo grado che in esso risiedano anagraficamente in forza di atti a titolo gratuito di usufrutto, di concessione in uso o di comodato, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge, a condizione che detti soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri beni immobili per civile abitazione nel territorio della stessa provincia di residenza; b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. In caso di superamento di tale soglia, l'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto. comma 2 – Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'art. 563 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione: a) non dà corso all'espropriazione se l'unico bene immobile di proprietà del debitore, strumentale all'esercizio di arti, imprese e professioni, è adibito all'esercizio di una tra le medesime attività, anche in forma societaria, da parte del debitore o da parte di suoi parenti o affini di primo grado che lo utilizzino in forza di atti a titolo gratuito di usufrutto, concessione in uso o comodato, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge, a condizione che detti soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri beni immobili delle stesse caratteristiche, situati nel territorio della stessa provincia, utilizzabili per l'esercizio di attività identica a quella da essi condotta e la cui disponibilità possa assicurare ad essi e ai rispettivi nuclei familiari un adeguato sostentamento; b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. In caso di superamento di tale soglia, l'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto. Comma 3 – Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni di cui ai precedenti commi, determinato a norma dell'art. 79 della presente legge e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato al co. 1, lett. b) e al comma 2, lett. b). Comma 4 – In deroga a quanto stabilito ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'agente della riscossione dà corso all'espropriazione nei casi in cui a carico del debitore: a) sia applicata una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27.12.1956 n. 1423 o ricorra una delle cause ostative di cui all'art. 10 della L. 31.5.1965 n. 575; b) sia pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui all'art. 32-quater del codice penale; per uno dei reati di cui all'art. 648-bis e 648-ter del codice penale e di cui all'art. 2 L. n. 898/1986; per uno dei reati di cui al libro II, titoli II-V-VI-XIII del codice penale diversi da quelli che precedono se puniti con una sanzione minima edittale pari o superiore a un anno; per uno dei reati di cui all'art. 2, commi da 1 a 3, all'art. 3, 4, 5, 8 e 11 comma 2 del decreto legislativo n. 74/2000; per uno dei reati di cui all'art. 116, comma 19, della L. n. 338/2000 e all'art. 2, comma 1, del D.L. 12.9.1983 n. 463; c) siano state definitivamente accertate violazioni di importo superiore a quello di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; d) siano state definitivamente accertate violazioni rispetto agli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 25.9.2002 n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 22.11.2002 n. 266. Le deroghe di cui alla lettera b) del presente comma non operano se il reato sia stato depenalizzato o se sia intervenuta la riabilitazione o se il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. Le deroghe di cui alle lettere c) e d) del presente comma non operano qualora il debitore dimostri in sede amministrativa o innanzi al giudice di essersi trovato nella impossibilità, indipendente dalla propria personale volontà, di adempiere in tutto o in parte gli obblighi di legge ivi indicati.
Comma 2 – Gli atti di usufrutto, concessione in uso o comodato idonei ad impedire l'espropriazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, come riformulato dal comma 1 del presente articolo, sono solo quelli di data certa stipulati entro i sessanta giorni prima dell'entrata in vigore della presente legge, quale che sia il loro termine finale, salvo quanto stabilito dal seguente comma 3.
Comma 3 - Nel momento in cui venga temporalmente a cessare, per avvenuta decorrenza dei termini ivi stabiliti, l'efficacia giuridica degli atti di usufrutto, concessione in uso o comodato di cui al precedente comma 2, l'espropriazione può essere avviata o può proseguire al ricorrere delle seguenti concorrenti condizioni: 1) che i soggetti beneficiari non abbiano acquisito dal debitore proprietario il rinnovo, la proroga o comunque il prolungamento della efficacia temporale dei contratti entro la data della loro scadenza; 2) che essi non dispongano a nessun titolo, all'interno del territorio della stessa provincia, di immobili utilizzabili per civile abitazione o per l'esercizio dell'attività identica a quella dai medesimi esercitata tali da assicurare un adeguato sostentamento ad essi e ai rispettivi nuclei familiari.
Comma 4 - Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia, di concerto con quello del Welfare, definisce con proprio decreto, ai fini di quanto stabilito dall'art. 76, comma 2, lettera a) del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, come riformulato dal comma 1 del presente articolo, e dal precedente comma 3, i criteri di qualificazione della strumentalità dei beni immobili e i parametri minimi di adeguatezza in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, la loro qualificazione è affidata al giudice competente.


Art. 6
Comma 1 - L'art. 515, comma 3, del R.D. 28/10/1940 n. 1443 e successive modifiche ed integrazioni (Codice di Procedura Civile), è abrogato e sostituito dal seguente: III) Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore e i beni mobili comunque strumentali al detto esercizio non sono pignorabili se adibiti all'esercizio dell'attività dal debitore, qualora lo stesso non sia proprietario o titolare di diritti reali di godimento su altri beni delle stesse caratteristiche utilizzabili per l'esercizio di impresa, arte o professione identica a quella condotta. Qualora non ricorrano i superiori presupposti, i beni di cui al presente comma, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al presente comma, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può avere luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione siano trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
Art. 7
Comma 1. All'art. 571 del R.D. 28/10/1940 n. 1443 e successive modifiche ed integrazioni (Codice di Procedura Civile), dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi: comma 5 – Non sono ammessi a presentare le offerte di cui al comma 1 e non possono conseguire l'aggiudicazione i soggetti: a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) a cui carico sia applicata una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27.12.1956 n. 1423 o ricorra una delle cause ostative di cui all'art. 10 della L. 31.5.1965 n. 575; c) a cui carico sia pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui all'art. 32-quater del codice penale; per uno dei reati di cui all'art. 648-bis e 648-ter del codice penale e di cui all'art. 2 L. n. 898/1986; per uno dei reati di cui al libro II, titoli II-V-VI-XIII del codice penale diversi da quelli che precedono se puniti con una sanzione minima edittale pari o superiore a un anno; per uno dei reati di cui all'art. 2, commi da 1 a 3, all'art. 3, 4, 5, 8 e 11 comma 2 del decreto legislativo n. 74/2000; per uno dei reati di cui all'art. 116, comma 19, della L. n. 338/2000 e all'art. 2, comma 1, del D.L. 12.9.1983 n. 463; d) a cui carico siano state definitivamente accertate violazioni di importo superiore a quello di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; e) a cui carico siano state definitivamente accertate violazioni rispetto agli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 25.9.2002 n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 22.11.2002 n. 266; f) a cui carico sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4.7.2006 n. 223; g) che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Il divieto di cui alla lettera c) del presente comma non opera se il reato sia stato depenalizzato o se sia intervenuta la riabilitazione o se il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. I soggetti che intendono partecipare sono tenuti, a pena di inammissibilità della domanda, ad attestare il possesso dei superiori requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da accludere alla documentazione da presentare in cancelleria ai sensi del comma 1 del presente articolo. Ai fini della lettera g) del presente comma, il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), sono esclusi i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura dei plichi contenenti l’offerta. Comma 6 – La cancelleria del Tribunale, prima del trasferimento del bene espropriato, accerta con ogni mezzo la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato ai termini del comma 5. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, e qualora ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, trasmette gli atti al Ministero della Giustizia ai fini dell'inserimento del concorrente in un Casellario Informatico da istituire entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, consultabile dalle cancellerie dei Tribunali e dalle Prefetture. L'iscrizione nel Casellario impedisce al soggetto interessato di partecipare a qualsiasi asta presso tutti i Tribunali della Repubblica per un periodo di due anni dall'iscrizione, decorso il quale la stessa iscrizione perde efficacia. Comma 7 – Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano anche alle procedure immobiliari di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602.
Art. 8
Comma 1. All'art. 579 del R.D. 28/10/1940 n. 1443 e successive modifiche ed integrazioni (Codice di Procedura Civile), dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi: comma 4 – Non sono ammessi a presentare le offerte di cui al comma 1 e non possono conseguire l'aggiudicazione i soggetti: a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) a cui carico sia applicata una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27.12.1956 n. 1423 o ricorra una delle cause ostative di cui all'art. 10 della L. 31.5.1965 n. 575; c) a cui carico sia pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui all'art. 32-quater del codice penale; per uno dei reati di cui all'art. 648-bis e 648-ter del codice penale e di cui all'art. 2 L. n. 898/1986; per uno dei reati di cui al libro II, titoli II-V-VI-XIII del codice penale diversi da quelli che precedono se puniti con una sanzione minima edittale pari o superiore a un anno; per uno dei reati di cui all'art. 2, commi da 1 a 3, all'art. 3, 4, 5, 8 e 11 comma 2 del decreto legislativo n. 74/2000; per uno dei reati di cui all'art. 116, comma 19, della L. n. 338/2000 e all'art. 2, comma 1, del D.L. 12.9.1983 n. 463; d) a cui carico siano state definitivamente accertate violazioni di importo superiore a quello di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; e) a cui carico siano state definitivamente accertate violazioni rispetto agli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 25.9.2002 n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 22.11.2002 n. 266; f) a cui carico sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4.7.2006 n. 223; g) che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Il divieto di cui alla lettera c) del presente comma non opera se il reato sia stato depenalizzato o se sia intervenuta la riabilitazione o se il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. I soggetti che intendono partecipare sono tenuti, a pena di inammissibilità della domanda, ad attestare il possesso dei superiori requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da accludere alla documentazione da presentare in cancelleria ai sensi del comma 1 del presente articolo. Ai fini della lettera g) del presente comma, il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), sono esclusi i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura dei plichi contenenti l’offerta. comma 5 – La cancelleria del Tribunale, prima del trasferimento del bene espropriato, accerta con ogni mezzo la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato ai termini del comma 5. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, e qualora ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, trasmette gli atti al Ministero della Giustizia ai fini dell'inserimento del concorrente in un Casellario Informatico da istituire entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, consultabile dalle cancellerie dei Tribunali e dalle Prefetture. L'iscrizione nel Casellario impedisce al soggetto interessato di partecipare a qualsiasi asta presso tutti i Tribunali della Repubblica per un periodo di due anni dall'iscrizione, decorso il quale la stessa iscrizione perde efficacia. comma 6 – Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano anche alle procedure immobiliari di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602.
Art. 9
Comma 1. All'art. 85 del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: comma 4 – L'assegnazione dell'immobile allo Stato ai termini delle disposizioni che precedono, non pregiudica la possibilità che il medesimo immobile sia assegnato in uso alle persone esecutate. Il Ministero dell'Economia, di concerto con quello del Welfare, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le ipotesi in cui, avuto riguardo al valore dell'immobile espropriato, alle condizioni patrimoniali dell'esecutato e alla insussistenza in suo capo di altri mezzi per assicurarsi un alloggio dignitoso o il sostentamento suo e del proprio nucleo familiare, si procede di norma alla concessione di un diritto d'uso dell'immobile predetto.
Art. 10
Comma 1. Il comma 12 dell'art. 11-quaterdecies del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248 è interamente abrogato e sostituito dal seguente comma: comma 12 - Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonche' da parte di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1/9/2003 n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali e su immobili strumentali ed adibiti all'esercizio di imprese, arti o professioni.
Art. 11
comma 1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



































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